Dice che glie lo ha detto la Madonna, ma è difficile immaginare che la Madre di Dio si affaccendi a riportare qua e là i segreti di Pulcinella: quando le lente (anche perché pazienti) ruote dei dicasteri romani si mettono in moto, il suono del loro movimento è riportato da un fittissimo passaparola.
Un po’ di diritto canonico
La dimissione dallo stato clericale è invece, nella fattispecie, l’ovvia conseguenza del Can. 1364 del Codice di Diritto Canonico, in virtù del quale Minutella era stato scomunicato nel 2018:
L’apostata, l’eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica latæ sententi, fermo restando il disposto del can. 194 § 1, n. 2; il chierico inoltre può essere punito con le pene di cui nel can. 1336, § 1, nn. 1, 2 e 3.
Ora, il can. 194 § 1 ricorda, al n. 2, che
è rimosso dall’ufficio ecclesiastico per il diritto stesso [enfasi d.R.] […] chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione della Chiesa.
Un prete che si fa un canale YouTube espressamente per inveire, senza soluzione di continuità e con la massima esposizione possibile, contro il Romano Pontefice, ha evidentemente abbandonato sia la fede cattolica sia la comunione della Chiesa. Di queste cose scrissi a suo tempo, e il disco rotto dello spretato palermitano non permette di aggiungere altro a quanto già detto.
Il can. 194 fa riferimento al 1336, invece, perché la pena “automatica” invocata dalle farneticazioni di Minutella consisterebbe, di base, nella rimozione dall’ufficio ecclesiastico (per esempio da quello di parroco, o di insegnante o da qualunque altro ufficio conferito dall’Ordinario) e nella scomunica. A proposito della scomunica: è dal 2018 che Minutella ama ripetere di essere stato “scomunicato due volte” per alimentare il melodrammatico refrain “nessun prete nella storia ha subito quel che subisco io”. Ma la scomunica, sia detto chiaramente, è soltanto una: era latæ sententiæ ed è stata successivamente notificata, a norma del Diritto.
La dimissione dallo stato clericale, invece, lo specifica proprio il § 2 dello stesso Can. 1336, non può essere una pena latæ sententiæ, ovvero deve sempre essere irrogata espressamente. Non si tratta, quindi, di una pena “automatica”, né la si prevede necessariamente: è invece una “pena espiatoria” che può essere aggiunta per «la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo» (Can. 1364 § 2). E cosa sono le “pene espiatorie”? Questo il commento della Redazione dei Quaderni di Diritto Ecclesiale: esse consistono
nella privazione di un bene spirituale o temporale relativo al fine soprannaturale della Chiesa e, come tutte le pene canoniche, hanno come scopo la correzione del delinquente, anche se il fine principalmente sottolineato è l’espiazione del delitto commesso. Per questo motivo la loro inflizione non esige generalmente una previa ammonizione e la durata non dipende dal pentimento del reo, ma si possono distinguere:
• pene perpetue (di loro natura destinate a durare, anche se è sempre possibile la remissione);
• pene a tempo determinato;
• pene a tempo indeterminato.
Minutella non ha specificato la fattispecie della sua dimissione (del resto nei suoi video appare, o vuole apparire, non molto pratico di diritto canonico – «…mi pare dica contumacia o una cosa del genere…» –, come se la cosa non lo riguardasse più di tanto).
Il giudizio sugli eretici nella storia della Chiesa
Gli studî di storia della Chiesa e di storia del Dogma cristiano portano spesso, se condotti con serietà e onestà, a sfumare il giudizio sugli eretici e sugli scismatici: anche laddove sbagliarono, e malgrado le gravi lacerazioni per loro inferte al corpo ecclesiale, si trattò perlopiù di persone profondamente religiose, talvolta tragicamente pressate da psicologie tragiche, e quasi sempre pronte a pagare in prima persona il prezzo (perfino estremo) delle proprie convinzioni. Per questo si esita, già in genere e molto di più nella fattispecie, a irrogare questo tipo di condanne: quando non è questione di banale ignoranza e presunzione, l’eresia è una cosa seria, e nel caso di specie – dove non si vede serietà all’orizzonte e dove sembra di dover escludere l’ignoranza – sembra di pronunciarne il nome quasi a sproposito.
Quando Bernardo di Chiaravalle istruì contro Pietro Abelardo il concilio di Sens si discuteva di una ventina di capi d’accusa, e i contendenti erano due tra i massimi protagonisti del secolo, i cui nomi oscuravano già all’epoca e fino al giorno d’oggi quello del papa coevo Innocenzo II! Pietro il Venerabile ebbe il fegato di esporsi per lui a Roma, di offrirgli riparo a Cluny (fino alla morte) e di riconciliarlo col suo implacabile “persecutore”. Davvero si dovranno usare per Minutella le medesime categorie che descrivono vicende tanto sublimi?
O venendo a tempi più recenti, ripensiamo a uno degli ultimi scomunicati eccellenti della Chiesa cattolica in Italia, ossia Ernesto Buonaiuti, presbitero in odore di eresia scomunicato vitando (i cattolici erano tenuti a non frequentarlo e a non parlargli, sotto pena di incorrere anch’essi in sanzioni canoniche). Accademico insigne dal 1915, quando (a 34 anni!) vinse il concorso pubblico per la cattedra di Storia del Cristianesimo in Sapienza, perse il posto nel ’31 per non essersi prestato al giuramento fascista; dopo la guerra non fu reintegrato per via di una norma dei Patti Lateranensi e nessuno nell’arco costituzionale disse una parola per lui. Ancora oggi la sua figura viene usata come grimaldello ideologico da frange radicali dentro e fuori la Chiesa, ma è difficile immaginare che i suoi improvvisati partigiani oserebbero sottoscrivere i suoi scritti, enormemente meno eccepibili dei loro e infinitamente più fondati e ortodossi. Buonaiuti visse con la madre, vedova, e quella pia donna servì il figlio con amore indefettibile ma si piegò come un giunco alla legge della Chiesa perché fino al 1941, quando gli spirò muta fra le braccia, non gli parlò per non risultare in difetto davanti alla legge canonica. Virtù eroica di una cattolica semplice e schietta, crocifissa fino alla morte nella sua maternità. Davvero vorremo accostare a queste sagome colossali la macchietta minutelliana?
Le penitenze per i seguaci
La dimissione dallo stato clericale è una pena canonica antichissima, attestata fin dai primi concilî, e non è mai stata assimilata in automatico alla scomunica: normalmente la dimissione era comminata ai preti come la deposizione era inflitta ai vescovi. Il senso della norma è evidente: essa cerca di ridurre l’impatto scandaloso che un’azione pastorale sconsiderata può avere nel popolo di Dio.
Viene allora spontaneo domandarsi: «Ma se seguo uno scomunicato sono scomunicato anche io?». La risposta dev’essere un tantino differenziata: poiché nella Chiesa le “norme odiose” sono soggette a interpretazione restrittiva (cioè tale da castigare il meno possibile), di per sé un decreto di scomunica investe unicamente chi vi figura espressamente menzionato; se dunque in esso si fa riferimento ai seguaci, nel caso ad esempio di un eresiarca, la pena va intesa estesa anche a costoro, e diversamente no.
E nel caso di specie? La scomunica e la dimissione dallo stato clericale di Minutella coinvolgono in qualche modo le persone irretite nella sua delirante narrazione? La risposta è che i fedeli che abbiano prestato assenso dell’intelletto e della volontà alle posizioni aberranti di Minutella non sono incorsi in una scomunica, ma lo sono in una censura canonica minore.
Che significa questo? Che la loro posizione è seriamente peccaminosa e che, in caso di loro (auspicato) ravvedimento, l’“esperienza minutelliana” costituisce per loro materia di confessione: per la precisione, però, non qualunque prete potrà assolverli da questo peccato. E chi, allora? Le censure maggiori sono riservate al Romano Pontefice e/o agli organismi a ciò adibiti a norma del Diritto, ma nella fattispecie questa è riservata all’Ordinario del Luogo e ai suoi delegati. Di nuovo, che vuol dire nel concreto? Che se una persona si ravvede dopo aver seguito Minutella (per molto o per poco tempo, e a prescindere dal grado di coinvolgimento espresso in ciò), è tenuta a notificarlo al proprio vescovo, oppure ai confessori da lui delegati a rimettere le censure riservate all’Ordinario, i quali normalmente sono il Vicario Generale e il Penitenziere (ma potrebbero esserci anche altri preti delegati a ciò, e spesso ce ne sono nei santuarî e/o nei luoghi di pellegrinaggio). Bisognerebbe insomma informarsi su come stanno le cose nella propria diocesi.
È tuttavia importante, anzi capitale, comprendere la ratio di questa disposizione, che nella diocesi-epicentro del fenomeno-Minutella il Vescovo, mons. Corrado Lorefice, applica e raccomanda di applicare senza clamori e forme di pubblicità, e ciò al fine di custodire nella massima discrezione possibile le persone che si ravvedono, favorendo un loro reinserimento nelle comunità che non alimenti nuove polemiche.
La sapienza di questa norma è ispirata alla prudenza materna della Chiesa, alla quale preme soprattutto riparare, nelle anime di quanti hanno temporaneamente perso “la retta via” e si sono con ciò esposte a danni spirituali, l’integrità di un’esperienza ecclesiale sana. Nella fattispecie, visto che la propaganda del personaggio aggredisce, direttamente e violentemente, la santità e l’unità della Chiesa, bisognerà favorire per quanti rientrano nella piena comunione con essa un clima che favorisca la Grazia nel ripristinare in loro la fiducia e l’amore verso la comunità e verso i suoi ministri. L’assoluzione dal peccato è condizionata alla virtù sacramentale, e come tale è istantanea, ma il recupero della santità abituale sarà conseguito attraverso un percorso, ed è particolarmente bello che Santa Madre Chiesa, attaccata e ferita dai suoi figli ribelli, si preoccupi delle loro ferite più che delle proprie.
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